Descrizione
ATTENZIONE: A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 70/2011 – PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ECONOMIA – , CONVERTITO DALLA L. 106/2011, E’ POSSIBILE IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO ANCHE AI MINORI DI ANNI 15. PERTANTO IL CERTIFICATO DI NASCITA PER L’ESPATRIO DI MINORI DI ANNI 15, BENCHE’ FORMALMENTE ANCORA IN VIGORE, ALL’ATTO PRATICO E’ STATO SUPERATO DALLA CARTA D’IDENTITÀ’ IN QUANTO LA PROCEDURA E’ PIU’ VELOCE E LA DURATA DEL DOCUMENTO MAGGIORE.
Il lasciapassare per l’espatrio dei minori di 15 anni è un documento, generalmente un certificato o un estratto di nascita rilasciato dal comune di residenza del minore, che deve essere vidimato dal Questore del luogo per essere utilizzato come documento valido all’espatrio. Alla presentazione della domanda è necessaria la presenza del minore.
Alla domanda deve essere allegato:
L’assenso di entrambi i genitori o il nulla osta del giudice tutelare;
- Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto;
- Il certificato di nascita o l’estratto del certificato di nascita;
- 2 foto formato tessera identiche e recenti, di cui una autenticata.